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U.T.L.E. di Porcia APS
Con il patrocinio del Comune di Porcia
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Lo Statuto

CHI SIAMO

UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DELLE LIBERE ETA' DI PORCIA APS
 

S T A T U T O
 
 
Art. 1 - Costituzione – denominazione – sede
 
a)      E’ costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETA’ E DELLE LIBERE ETA’ DI PORCIA APS“ o più      brevemente “U.T.L.E. di PORCIA APS“.
 
a)        L’U.T.L.E. di PORCIA APS è Associazione non riconosciuta.
 
b)        L’Associazione è costituita nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della Legge Regionale in vigore con loro modifiche e integrazioni; per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
 
c)        Essa ha sede in Porcia, via Correr 1.
 
d)        L’eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazioni dello statuto.
 
 
Art. 2 - Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale - Attività di interesse generale
 
L’U.T.L.E. di PORCIA APS non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. - Le attività svolte sono riconducibili alle seguenti attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del Codice TS:
 
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
 
Le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che l’Associazione persegue nello specifico sono: 1) promuovere iniziative di studio, incontro, dibattito, informazione e formazione atte a migliorare l’inserimento sociale delle persone adulte e anziane, nell’ottica della educazione permanente, ricorrente e rinnovata, e dell’invecchiamento attivo; 2) operare un confronto ed una sintesi tra le culture precedenti e quella attuale; 3) promuovere attività di ricerca con particolare riguardo ai problemi dell’età adulta e della terza età; 4) dare risposta ai bisogni culturali emergenti e suscitarne di nuovi; 5) favorire la socializzazione attraverso la partecipazione e l’impegno attivo degli iscritti.
 
Art.  3
 
Per raggiungere le finalità di cui all’art. 2 l’Associazione, coordinandosi anche con la programmazione delle attività culturali nel comune di Porcia, si propone, nello specifico, di svolgere le seguenti attività: 1) organizzare corsi, seminari, laboratori didattici e convegni di studio, anche mediante forme di collaborazione e partenariato con Associazioni del territorio ed Enti pubblici e privati; 2) promuovere visite guidate e viaggi di istruzione connessi all’attività didattica; 3) acquistare libri, riviste, attrezzature e quanto necessario per scopo didattico e gestionale.
 
Lo svolgimento delle attività avviene prevalentemente in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
 
Art. 4 - Risorse economiche – Esercizio sociale
 
L’U.T.L.E. di PORCIA APS trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 
a) quote e contributi degli associati; b) eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) contributi dell’Unione Europea e di Organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; h) altre entrate compatibili con le finalità sociali della nostra Associazione.
 
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, proventi delle attività, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve comunque denominate a fondatori, propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi anche in caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
 
L’Associazione ha l’obbligo di utilizzare il patrimonio - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - e reinvestire l’eventuale avanzo di gestione per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
 
L’Associazione deve redigere il bilancio annuale nelle forme previste dall’Art. 13 c. 1-2 e dall’Art. 14 c. 1 del D. Lgs. 117/17 e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. - Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.
 
Art.  5 - Soci. Diritti e doveri
 
a)      All’Associazione possono aderire persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, associazioni, gruppi ed enti del Terzo Settore e senza scopo di lucro, secondo le modalità stabilite dall’Organo di amministrazione. - In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore e senza scopo di lucro non deve essere superiore al 50% del numero delle APS. - Il numero degli associati, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
 
b)     Può iscriversi all’Associazione chiunque abbia compiuto il 18° anno di età. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati. Non prevede inoltre il trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa che è quindi intrasmissibile e non rivalutabile. - Diventano soci le persone o enti la cui domanda di ammissione venga accettata con deliberazione dell’Organo di amministrazione. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
 
c)      Nella domanda di adesione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. Non è ammessa la figura del socio temporaneo.
 
d)     Tutti i soci cessano di appartenere all’Associazione per: dimissioni volontarie; non aver effettuato il versamento della quota associativa entro l’anno sociale; morte; indegnità deliberata dall’Organo di amministrazione. In quest’ultimo caso è ammesso il ricorso all’Assemblea dei Soci la quale decide in via definitiva.
 
e)      In base alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.
 
f)       Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto a partecipare alle assemblee e votare direttamente o per delega.
 
g)      Gli associati hanno diritto di esaminare i libri associativi secondo le seguenti modalità: presa visione diretta presso la sede dell’Associazione.
 
h)     I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali e i contributi fissati dall’Organo di amministrazione e a prestare il lavoro preventivamente concordato.
 
i)       I soci possono essere: ordinari, sostenitori e onorari. - Sono soci ordinari tutti coloro che siano iscritti all’anno sociale, in regola con il versamento della quota associativa. - Sono soci sostenitori coloro che intendono contribuire finanziariamente alla vita dell’Associazione versando ogni anno un contributo. - Sono soci onorari coloro che vengono chiamati a far parte dell’Associazione quali docenti, collaboratori, studiosi, esperti che abbiano dato, nel tempo, un contributo significativo alle attività dell’Associazione. La nomina dei soci onorari, su proposta dell’Organo di amministrazione, è di spettanza dell’Assemblea ed è a vita.
 
Art.  6 - Volontari
 
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il loro tempo e la loro capacità. - La loro attività deve essere svolta in modo personale e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. - L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. - Ai volontari possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. - Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. - La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione. -L’Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. -L’Associazione può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
 
Art. 7 - Organi dell’Associazione
 
Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea dei soci; b) l’Organo di amministrazione; c) il Presidente; d) il Vice Presidente; e) il Tesoriere; f) il Segretario; g) il Direttore dei corsi; h) il Collegio dei probiviri.
 
Art.  8 - Assemblea dei soci
 
L’U.T.L.E. di PORCIA APS è retta dall’Assemblea dei soci che ha le seguenti competenze inderogabili:
 
a)      nomina e revoca i componenti degli Organi associativi (di amministrazione e di controllo se necessario) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti:
 
b)     approva il bilancio di esercizio:
 
c)      delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 117/2017, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 
d)     delibera sull’esclusione degli associati;
 
e)      delibera, con maggioranza qualificata, sulle modificazioni dello Statuto;
 
f)       approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari:
 
g)      delibera, con maggioranza qualificata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione (ex art. 21 c. 3 del C. C.);
 
h)     delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
 
Art.  9
 
a)      L’Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria una volta l’anno per l’attuazione dei compiti previsti dai punti b) e h) dell’art. 8.
 
b)     E’ convocata in seduta straordinaria su deliberazione dell’Organo di amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei soci per deliberare in merito a: 1) proposte di modifica dello Statuto; 2) scioglimento dell’Associazione; 3) su ogni altro oggetto di carattere straordinario ogni volta l’Organo di amministrazione lo ritenga opportuno.
 
Art.  10
 
La convocazione dell’Assemblea ordinaria viene fatta mediante avviso scritto, diramato a ciascun socio anche attraverso posta ordinaria o elettronica, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della prima convocazione, nonché il luogo, la data e l’ora della seconda convocazione che non potrà essere a meno di due ore dalla prima.
 
Art.  11
 
a) Le modalità di espressione del voto durante le assemblee vengono decise dall’Assemblea stessa su proposta dell’Organo di amministrazione. - b)Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. - c) Ad ogni socio spetta il suo voto e quello eventuale di una sola delega. - d)Ogni socio può liberamente essere eletto negli organi amministrativi dell’Associazione. La domanda di candidatura deve essere presentata presso la Segreteria entro le ore 12 del giorno precedente all’Assemblea. - e) L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza dei soci. - In seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
 
Art.  12
 
L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente. - In mancanza anche del Vice Presidente, l’Assemblea nomina il proprio Presidente. - Il Presidente nomina un segretario e, ove occorra, due scrutatori tra i soci presenti. - Delle riunioni delle assemblee viene redatto un apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.
 
Art.  13 - Modifiche allo Statuto
 
a) Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea dall’Organo di amministrazione o da almeno venti soci. - b) Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea che abbia la presenza di almeno il 20% dei soci aventi diritto di voto. - c) Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta dei soci presenti in proprio o per delega.
 
 
Art.  14 - Organo di amministrazione
 
a)      L’Associazione è amministrata da un Organo di amministrazione formato da un minimo di sette ad un massimo di quindici amministratori, nominati dalla Assemblea, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
 
b)     La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.
 
c)      L’Organo di amministrazione può cooptare fino a cinque membri in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con il solo parere consultivo.
 
d)     Fa parte dell’Organo di amministrazione anche il Sindaco di Porcia o un suo delegato senza avere diritto di voto.
 
e)      In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, l’Organo di amministrazione alla prima riunione provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per eleggere i membri da sostituire
 
f)       Ogni membro dell’Organo di amministrazione decade dalla carica dopo tre assenze consecutive non giustificate.
 
Art.  15
 
a) Nella sua prima riunione, l’Organo di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, eventualmente il Direttore dei Corsi, assegna particolari deleghe e referti per il buon andamento delle varie attività programmate. - b) L’Organo di amministrazione può nominare il Segretario e il Direttore dei corsi scegliendo anche al di fuori dell’Organo stesso. - c) Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere riunite in una stessa persona. - d) Nessun compenso è dovuto ai membri dell’Organo di amministrazione.
 
Art.  16
 
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. - L’Organo di amministrazione predispone il bilancio annuale da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione. - L’Organo di amministrazione, con propria delibera, determina quali atti il Presidente può compiere senza preventiva delibera dell’Organo di amministrazione stesso. - L’Organo di amministrazione, sentite le varie proposte, all’inizio di ogni anno accademico, nomina i docenti.
 
Art.  17
 
a) L’Organo di amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, oppure, quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri. - b) E’ convocato mediante avviso scritto inviato a ciascun componente, anche tramite posta elettronica, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, contenente l’ordine del giorno. – c) L’Organo di amministrazione può validamente deliberare con la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. - d) In caso di parità, prevale la parte alla quale il Presidente ha dato il proprio voto. - e) Delle riunioni dell’Organo di amministrazione sarà redatto verbale su apposito registro, firmato dal Presidente e da Segretario. - f) Le riunioni dell’Organo di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente.
 
Art.  18 - Il Presidente
 
a)      Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione e provvede a quanto necessita al buon andamento dell’Istituzione
 
b)     Convoca e presiede l’Organo di amministrazione e l’Assemblea dei soci formulando l’ordine del giorno, proponendo gli argomenti da sottoporre e coordinandone i lavori.
 
c)      In caso di urgenza il Presidente potrà adottare i provvedimenti necessari anche senza la convocazione dell’Organo di amministrazione, con l’obbligo di farli ratificare alla prima riunione successiva dell’Organo di amministrazione stesso.
 
d)     In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente o, in sua assenza, dal componente dell’Organo di amministrazione più anziano di età.
 
Art.  19 - Direttore dei Corsi
 
Il Direttore dei Corsi coordina l’attività culturale e didattica dell’Associazione e presiede allo svolgimento dei corsi e laboratori, nonché di ogni altra attività didattica e culturale decisa dall’Organo di amministrazione, avvalendosi della collaborazione del Vice Direttore, dei Coordinatori dei corsi e dei Docenti.
 
Art.  20 - Il Segretario
 
a) Il Segretario provvede, oltre che ai compiti previsti dal Regolamento, anche alla stesura dei verbali di ogni riunione. – b) Il Segretario coadiuva il Presidente nell’organizzazione dell’attività dell’Associazione e coordina inoltre il lavoro degli addetti di segreteria.
 
Art.  21 - Il Tesoriere  
 
a) Il Tesoriere è responsabile della contabilità, delle entrate e delle uscite. – b) Il Tesoriere provvede, in collaborazione con il Presidente, alla richiesta di contributi ai vari enti pubblici e privati e sovraintende ai pagamenti e alle spese. – c) Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente alla firma degli atti di ordinaria amministrazione.
 
Art.  22 - Revisore legale dei conti
 
Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 31 c. 1 del D. Lgs. N. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina del Revisore legale dei conti.
 
Art. 23 - Organo di controllo
 
Al verificarsi delle condizioni previste dall’Art. 30 c. 2 del D. Lgs. N. 117/2017, l’Assemblea procede alla nomina di un Organo di Controllo anche monocratico.
 
Art. 24 - Collegio dei probiviri
 
a) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre Membri scelti tra gli Associati. Vengono nominati dall’Assemblea e non possono far parte dell’Organo di amministrazione. - b) Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. - c) La funzione del Collegio dei Probiviri è quella di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere in ambito associativo, escluse quelle che per legge o per statuto competono ad altre entità giudicanti.
 
Art.  25 - Regolamenti interni
 
L’Organo di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà redigere regolamenti interni per il funzionamento dei singoli organi e disciplinare le varie attività accademiche.
 
Tali regolamenti devono essere ratificati dalla prima Assemblea dei soci.
 
Art.  26 - Scioglimento
 
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dalla Assemblea dei soci con voto favorevole dei tre quarti dei soci aventi diritto di voto (ex Art. 21 c.3 del C.C.) su proposta dell’Organo di Amministrazione. - In caso di scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. - L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art.  27 - Disposizioni finali
 
Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile. - Per quanto non previsto dalla Costituzione, dalle leggi o dallo statuto, valgono le decisioni prese dall’Assemblea dei soci.
 
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Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea dei Soci in data 21.06.2019
 
e registrato a Pordenone il 18 luglio 2019 al n. 2356 Mod. III.
 
 
info@utle-porcia.fvg.it
 

UNIVERSITÀ della TERZA ETÀ e delle LIBERE ETÀ di PORCIA
Associazione di Promozione Sociale
 
(U.T.L.E. di PORCIA APS)
Via Correr 1 - 33080 PORCIA (PN)

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